Articolo 1 – Costituzione, denominazione, natura e durata
1. È costituita con data illimitata la libera Associazione denominata:
“Istituto Italiano della Donazione” (di seguito “Istituto”)
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto. Nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle disposizioni statutarie, il Consiglio direttivo disciplina la gestione dell'Istituto attraverso opportuni regolamenti.
3. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell'Istituto sono ispirati ai principi di democraticità e di elettività delle cariche sociali. L'Istituto ha piena capacità di diritto privato, è apartitico e aconfessionale.
Articolo 2 – Sede
1. L'Associazione ha sede in Milano
2. Il cambiamento della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta variazione statutaria, fatto salvo l'obbligo delle comunicazioni previste per legge. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici o delegazioni, in Italia ed all'estero, per svolgere attività di promozione e di sviluppo, in via accessoria o strumentale rispetto alle finalità statutarie.
Articolo 3 – Oggetto e finalità
1. L'Istituto, escludendo ogni scopo di lucro diretto o indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale volte a
2. L'Istituto persegue le finalità di cui al precedente comma tenendo conto del disegno culturale e del perimetro normativo affermato attraverso il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 contenete il “Codice del Terzo Settore”. In particolare l'Istituto:
Articolo 4 - Attività
1. L'Istituto, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività aventi ad oggetto quanto previsto alle lettere d), h), i), m), u), v), w) dell'art. 5, c. 1 decreto legislativo 3 agosto 2017, n 117 contenente il “Codice del Terzo settore”. Conseguentemente l'Istituto esercita, in via prevalente o principale, attività riconducibili a:
2. L'Istituto, nel perseguimento delle propri finalità istituzionali, potrà esplicitare le attività di cui al precedente comma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso azioni mirate a:
3. L'Istituto può porre in essere ogni altra azione, purché finalizzata al raggiungimento delle proprie finalità ed in linea con le disposizioni di legge applicabili alla forma e natura dell'ente. In particolare potrà esercitare attività diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispetto a quelle risultino secondarie o strumentali e che siano esercitate secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa in vigore.
4. L'Istituto per il perseguimento delle proprie finalità potrà, altresì, svolgere le seguenti attività strumentali ed accessorie
5. L'Istituto può adottare regolamenti che disciplinino le modalità di realizzazione delle proprie attività.
Articolo 5 - Soci
1. Sono soci dell'Istituto:
2. Il rapporto associativo per i Soci aderenti di cui al precedente comma 1 lett. c e per i Soci candidati di cui al precedente comma lett. d ha la durata di un esercizio ed è tacitamente prorogato di anno in anno assicurato il mantenimento dei requisiti necessari e salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto.
Articolo 6 – Diritti ed obblighi dei Soci
1. Ciascun Socio dell'Istituto, secondo quanto previsto dal presente Statuto, ha il diritto di:
2. Ciascun Socio dell'Istituto ha l'obbligo di:
3. La qualità di Socio non è trasmissibile.
Articolo 7 – Ammissibilità dei Soci
1. La domanda di ammissione all'Istituto deve essere presentata per iscritto all'Istituto. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione senza scopro di lucro richiedente e deve contenere l'espressa volontà di far parte dell'Istituto nonché la piena ed incondizionata accettazione dello Statuto e dei regolamenti adottati dall'Istituto
2. Il Consiglio Direttivo, previa verifica quando prevista dei requisiti richiesti dai criteri di conformità gestionale amministrativa rispetto ai principi della “Carta della Donazione” ed acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art.23, delibera sull'ammissione del Socio e provvede a comunicarlo all'interessato.
3. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile
4. L'ammissione diviene efficace solo al seguito del versamento della quota associativa
Articolo 8 - Estinzione del rapporto associativo
1. Il rapporto associativo può estinguersi per recesso e per esclusione
2. Ogni Socio ha facoltà di recedere dall'Istituto. Il Socio che intende recedere dall'Istituto deve comunicare la propria volontà di recesso per iscritto, tramite lettera raccomandata o PEC, non oltre 30 giorni prima della conclusione dell'esercizio in corso. Il recesso è efficace a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è manifestato.
3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'esclusione del Socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. Inoltre, in via esemplificativa e non tassativa, può deliberare l'esclusione di un Associato per i seguenti motivi:
4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R o PEC, la delibera di esclusione del Socio. Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di esclusione, il Socio aderente escluso ha facoltà di presentare ricorso scritto dinanzi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera secondo diritto ed equità, dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 23. La delibera deve essere motivata, ed è inappellabile e vincolante. Ove il Socio aderente escluso non abbia presentato ricorso, la delibera di esclusione è efficace decorsi trenta giorni dal suo invio.
5. I Soci che abbiano receduto, che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Istituto sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni già assunte in relazione al periodo di partecipazione, non possono ripetere le quote e i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto. Essi non possono altresì utilizzare in alcuna comunicazione rivolta al pubblico il simbolo “Carta della Donazione”
Articolo 9 – Patrimonio e fonti di finanziamento
1. Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Istituto è composto:
3. Le risorse dell'Istituto sono costituite:
4. Le rendite e le risorse dell'Istituto saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi
5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8, c.2 del decreto legislativo 117 del 2017.
Articolo 10 – Durata dell'esercizio e destinazione dei proventi
1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Associazione approva il bilancio di esercizio in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 117 del 2017
Articolo 11 – Organi sociali
1. Sono organi dell'Istituto:
2. Tutti i componenti degli organi sociali dell'Istituto devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti, devono possedere i requisiti di onorabilità e competenza. Comporta la decadenza dall'ufficio l'aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. L'Istituto tiene:
4. Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali non possono essere corrisposti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Articolo 12 - Assemblea dei Soci: convocazione
1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Istituto
2. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Istituto o in altra sede, purché in Italia. Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, è possibile la convocazione dell'Assemblea in seduta telematica.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi il diritto al voto
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto recante l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta anche ordinaria, telegramma, fax o email – a tutti i Soci presso il recapito risultante dal libro dei Soci oppure all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Soci medesimi, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve essere inviato almeno venti giorni prima in caso di delibere sulla modifica dello statuto o sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. In ogni caso la convocazione viene pubblicata anche sul sito dell'associazione.
Articolo 13 – Assemblea dei Soci: attribuzioni
1.L'Assemblea dei Soci dell'Istituto:
2. Le deliberazioni della Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti
Articolo 14 – Assemblea dei Soci: funzionamento
1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto; l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei Soci fondatori e dei 2/3 dei Soci sostenitori. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci fondatori presenti e dei 2/3 dei Soci sostenitori presenti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci fondatori presenti e della maggioranza assoluta dei Soci sostenitori presenti.
3. Per le delibere concernenti le proposte di modifiche statutarie e per delibere di trasformazione, fusione o scissione si applicano sempre i quorum costitutivo e deliberativo previsto per l'Assemblea dei Soci in prima convocazione.
4. Per le delibere dell'Assemblea inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Soci fondatori, dei 2/3 dei Soci sostenitori e dei 2/3 degli altri Soci.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto ovvero, in sua mancanza nell'ordine, dal Vicepresidente vicario o dal secondo Vicepresidente se eletti, oppure da persona indicata dal Consiglio Direttivo. In assenza di tale indicazione il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che redige il verbale della riunione
7. I Soci hanno diritto di presenziare alla Assemblea e, se sono in regola con il versamento della quota associativa annua e sono iscritti al libro degli associati da almeno 3 mesi, di prendervi parte attiva e di votare nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
8. Ciascun Socio è presente in Assemblea tramite il proprio legale rappresentante, o, per delega scritta, tramite altra persona
9. La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. E', altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentita l'identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Per le delibere concernenti lo scioglimento, le modifiche statutarie oppure quando lo richiede un terzo degli associati, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
10. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Articolo 15 – Consiglio Direttivo: composizione
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Istituto
2. Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a undici, di cui almeno 3 espressione dei Soci fondatori
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina
4. Consiglieri non possono restare in carica consecutivamente per più della durata di due mandati e, comunque, per non più di sei anni. Trascorsi in carica sei anni, il Consigliere torna rieleggibile trascorso un anno dal termine dell'ultimo mandato.
5. I Consiglieri che decadono dal ruolo nel corso di una consigliatura sono sostituiti per cooptazione per decisione del Consiglio Direttivo. Tutti i Consiglieri nominati per cooptazione devono essere ratificati dalla prima Assemblea dei Soci successiva alla cooptazione. In caso contrario, decadono.
6. I Consiglieri che subentrano a quelli precedentemente eletti durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti.
7. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque momento per giusta causa.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo: convocazione
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Istituto almeno una volta a quadrimestre con avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere inviato per email a tutti i Consiglieri non meno di otto giorni prima della data prevista per la riunione
2. In caso di eccezionale urgenza e con le stesse modalità, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con preavviso di un giorno, ricercando un previo contatto telefonico con gli interessati
3. Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Istituto o in altra sede, purché in Italia. È possibile la convocazione del Consiglio Direttivo in seduta telematica
4. I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso strumenti di telecomunicazione purché (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. E', altresì ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia consentita l'identificazione del votante e la registrazione del voto espresso.
5. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne venga fatta motivata richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri
6. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decade dalla carica
Articolo 17 – Consiglio Direttivo: attribuzioni
1. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire gli scopi dell'Associazione, esclusi quelli riservati dallo Statuto alla Assemblea. Il Consiglio, in particolare:
2. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Tecnico di cui all'art. 23 del presente Statuto
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, specificandone le attribuzioni, il Segretario Generale
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, specificandone le attribuzioni, il Tesoriere che sovrintende all'adempimento delle attività economiche, amministrative e finanziarie dell'Istituto.
5. Il Consiglio Direttivo, allo scopo di istruire le proposte le proprie decisioni nonché per accompagnarne le applicazioni, può attribuire deleghe ad un Consigliere o a gruppi di Consiglieri. Spetta al Consiglio Direttivo la determinazione dei limiti e del tempo della delega
6. Il Consiglio Direttivo, allo scopo di approfondire tematiche o di supportare iniziative inerenti le finalità sociali, può procedere a costituire commissioni o gruppi di lavoro, anche con il coinvolgimento di persone o enti estranei alla rete associativa. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire la composizione e le modalità di funzionamento di detti organismi nonché il periodo della loro attività.
Articolo 18 – Consiglio Direttivo: funzionamento
1. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente
3. Non sono ammesse deleghe tra Consiglieri
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura di un segretario scelto, di volta in volta, dal Presidente anche fra persone diverse dai membri del Consiglio
Articolo 19 - Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. È rieleggibile consecutivamente una seconda volta
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio. Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività dell'Istituto e vigila sull'andamento dell'Associazione
3. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede, provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle rispettive delibere
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione
6. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti
7. In caso di assenza o impedimenti del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente vicario se eletto oppure, in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'atro Vicepresidente se eletto oppure dal Consigliere di più giovane età
Articolo 20 – Past President
1. Gli ex Presidenti dell'Istituto acquisiscono il titolo di “Past President”, quale carica meramente onorifica
2. I Past President possono essere consultati per iniziative del Consiglio Direttivo o dal Presidente ed intervenire, laddove da questi invitati, alle attività dell'Istituto
Articolo 21 – Organo di controllo
1. L'Organo di controllo dell'Istituto può essere monocratico o comporsi di tre membri effettivi
2. I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica tre anni e fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati. Decadono, in ogni caso, all'avvio al rinnovo del Consiglio Direttivo.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza dell'Istituto delle dichiarate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale dell'Istituto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.
4. L'Organo di controllo, a cui è affidata la revisione dei conti, ha, altresì, il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio, effettuare controlli contabili almeno una volta ogni tre mesi, redigendone verbale, riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio finanziario e sulla tenuta della contabilità, fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. A questo fine il Consiglio Direttivo deve comunicare all'Organo di controllo il bilancio, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I componenti dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 22 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Probiviri eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni rinnovabili per non più di due mandati. I probiviri sono nominati per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e scadono, in ogni caso, allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo
2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia. Dirimere le controversie tra i Soci, tra questi e l'Istituto o i suoi Organi Sociali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei Soci di violazione delle norme statutarie. In tale contesto, esso giudica ex bono et ex equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile. Esprimere pareri sulla esclusione di soci
3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il proprio Presidente. In assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni il Probiviro presente più anziano per funzione o, in caso di parità, il più anziano di età.
4. La carica di membro del Consiglio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Istituto
Articolo 23 – Comitato Tecnico
1. Nel perseguimento delle proprie finalità, ed in particolare nell'applicazione della “carta della Donazione”, l'Istituto si avvale di un Comitato Tecnico
2. Il Comitato Tecnico è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre non superiore a nove, incluso il suo Presidente. I componenti del Comitato vengono scelti tra persone esperte nelle materie che sono oggetto dell'attività dell'Istituto. Essi devono possedere la necessaria competenza tecnica, garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio
3. I componenti del Comitato sono nominati per la durata del mandato del Consiglio Direttivo, scadono in ogni caso allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo, e possono essere confermati. I componenti in carica che cessino nel corso del mandato possono esseri sostituiti dal Consiglio Direttivo nella prima occasione utile; il loro mandato scade insieme con quello dei componenti in carica all'atto della loro nomina
4. Il Comitato Tecnico è convocato dal suo Presidente almeno una volta a quadrimestre. Esso può in ogni caso essere convocato dal Presidente dell'Istituto ogni qual volta questi lo ritenga necessario
5. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti intervenuti e si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente. Non sono ammesse deleghe tra componenti del Comitato
6. Il Comitato tecnico prende in esame le istanze provenienti dal Consiglio Direttivo e, in particolare:
Articolo 24 – Volontari
1. L'Istituto, nello svolgimento delle sue attività, intende avvalersi di volontari e cioè di persone che, per propria libera scelta, si rendono disponibili, mettendo a diposizione il proprio tempo e le proprie capacità per perseguire le finalità dichiarate all'art.3 del presente statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
2. L'Istituto iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività ai sensi del comma precedente ed in modo non occasionale ed applica nella relazione con loro le disposizioni contenute all'art. 17 del D.Lgs 117/2017
Articolo 25 – Regolamento
1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva un regolamento statutario atto a precisare quanto previsto agli articoli precedenti. In particolare tale regolamento potrà disciplinare circa:
Articolo 26 – Scioglimento dell'Istituto
1. L'Istituto si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione
2. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'art. 14, c. 4 che nomina uno o tre liquidatori
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Istituto che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, ad altra organizzazione avente finalità analoghe o a fini di utilità sociale, previa acquisizione degli eventuali pareri obbligatori e/o vincolanti previsti dalla legge
Articolo 27 – Disposizioni finali
1. Per ogni controversia portata in via giurisdizionale è competente il Foro di Milano
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le applicabili disposizioni di legge
Articolo 28 – Disposizioni transitorie
1. L'approvazione del presente statuto non comporta la rielezione dei componenti degli organi sociali i quali seguono le scadenze di mandato definite al momento dell'avvenuta elezione
2. In assenza del regolamento di cui all'art. 25, nelle materie ivi previste può disporre direttamente il Consiglio Direttivo
3. L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto
4. L'Istituto assume l'obbligo di redigere il bilancio sociale a partire dall'esercizio 2022