Chi siamo

Lo statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, natura e durata
1. È costituita con data illimitata la libera Associazione denominata:
“Istituto Italiano della Donazione” (di seguito “Istituto”)
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto. Nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle disposizioni statutarie, il Consiglio direttivo disciplina la gestione dell'Istituto attraverso opportuni regolamenti.
3. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell'Istituto sono ispirati ai principi di democraticità e di elettività delle cariche sociali. L'Istituto ha piena capacità di diritto privato, è apartitico e aconfessionale.

Articolo 2 – Sede
1. L'Associazione ha sede in Milano
2. Il cambiamento della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta variazione statutaria, fatto salvo l'obbligo delle comunicazioni previste per legge. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici o delegazioni, in Italia ed all'estero, per svolgere attività di promozione e di sviluppo, in via accessoria o strumentale rispetto alle finalità statutarie. 

Articolo 3 – Oggetto e finalità
1. L'Istituto, escludendo ogni scopo di lucro diretto o indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale volte a

  1. Diffondere tra le organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti di eccellenza tramite la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione per le rispettive finalità sociali da donatori ed erogatori, sia privati sia pubblici;
  2. Promuovere la cultura del dono ed offrire occasioni di riflessioni per acquisire, in ambito sia pubblico che privato, piena consapevolezza del significato e del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana ed internazionale, ravvisando in esse una forma peculiare di impegno e di partecipazione nella quale vengono interpretati e resi tangibili i valori primari della libertà e della solidarietà;
  3. Favorire le pratiche donative, nelle diverse forme possibili, a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro o in relazione alle finalità da loro perseguite, incrementando il numero dei donatori tra le persone fisiche, le imprese e chiunque ne abbia facoltà e promuovendo condizioni normative che agevolino anche fisicamente tali pratiche. 

2. L'Istituto persegue le finalità di cui al precedente comma tenendo conto del disegno culturale e del perimetro normativo affermato attraverso il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 contenete il “Codice del Terzo Settore”. In particolare l'Istituto:

  1. Tiene conto delle disposizioni del Codice, nonché delle relative disposizioni di indirizzo e di attuazione, inerenti agli obblighi statutari e gestionali, alle scritture contabili e di bilancio, al bilancio sociale, alle forme di controllo e di auto-controllo che attengono agli enti di Terzo settore;
  2. Indirizza ed armonizza il proprio intervento tenendo conto delle funzioni che il Codice attribuisce alle Reti associative, al sistema dei Centri di Servizio per il volontariato, alle Associazioni di rappresentanza degli Enti di Terzo settore.

Articolo 4 - Attività
1. L'Istituto, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività aventi ad oggetto quanto previsto alle lettere d), h), i), m), u), v), w) dell'art. 5, c. 1 decreto legislativo 3 agosto 2017, n 117 contenente il “Codice del Terzo settore”. Conseguentemente l'Istituto esercita, in via prevalente o principale, attività riconducibili a:

  1. Attività culturali di interesse sociale con attività educativa;
  2. Ricerca scientifica di particolare interesso sociale, sui temi inerenti le varie forme di dono;
  3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  4. Servizi strumentali agli enti del Terzo settore;
  5. Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale gestiti da enti del Terzo settore;
  6. Promozione della cultura della legalità
  7. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. L'Istituto, nel perseguimento delle propri finalità istituzionali, potrà esplicitare le attività di cui al precedente comma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso azioni mirate a:

  1. Promuovere e favorire l'adozione da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro della “Carta della donazione”, il primo codice italiano di autoregolamentazione della raccolta fondi nel non profit, curandone il periodico opportuno aggiornamento;
  2. Promuovere la celebrazione della Giornata del Dono, ai sensi della legge n. 110 del 14 luglio 2015, organizzando, indirizzando e sollecitando il dibattito culturale sui temi legati al dono, non solo in occasione della ricorrenza del 4 ottobre;
  3. Supportare le organizzazioni non profit nell'adozione di modelli e procedure atti ad una corretta e trasparente gestione, con particolare riferimento alla relazione con i donatori, anche attraverso l'esercizio di attività di verifica delle organizzazioni medesime.
  4. Promuove la qualità delle relazioni tra le organizzazioni senza scopo di lucro, i donatori, i beneficiari, e tutti gli altri soggetti pubblici e privati con cui esse si relazionano; collaborare, in questa direzione, con gli enti pubblici in ordine all'esercizio delle loro responsabilità istituzionali e con le aziende, con particolare attenzione ai progetti di responsabilità di impresa;
  5. Promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  6. Organizzare iniziative di aggiornamento e di formazione sulle materie di interesse per il Terzo settore e pertinenti alle proprie finalità;
  7. Condurre attività di studio e ricerca anche al fine di diffondere dati e informazioni inerenti la consistenza del fenomeno donativo e le linee di tendenza che caratterizzano la sua evoluzione nel tempo;
  8. Fornire strumenti di agevolazione ed orientamento per le scelte del donatore rispetto alle organizzazioni senza scopo di lucro da sostenere, sulla base del principio di legalità e di adempimento degli obblighi di legge e tenendo conto dei contenuti della Carta della Donazione.

3. L'Istituto può porre in essere ogni altra azione, purché finalizzata al raggiungimento delle proprie finalità ed in linea con le disposizioni di legge applicabili alla forma e natura dell'ente. In particolare potrà esercitare attività diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispetto a quelle risultino secondarie o strumentali e che siano esercitate secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa in vigore.
4. L'Istituto per il perseguimento delle proprie finalità potrà, altresì, svolgere le seguenti attività strumentali ed accessorie

  1. Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
  2. Compiere operazioni bancarie, finanziare, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  3. Stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  4. Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Istituto o tali da facilitare l'Istituto medesimo nel raggiungimento dei propri fini;
  5. Stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  6. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
  7. Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi dell'Istituto.

5. L'Istituto può adottare regolamenti che disciplinino le modalità di realizzazione delle proprie attività.

Articolo 5 - Soci 
1. Sono soci dell'Istituto:

  1. I Soci fondatori: le organizzazioni che, avendone promosso la costituzione nel 2004, ne hanno continuato a promuovere l'attività: la Fondazione Sodalitas e il Forum nazionale del Terzo settore;
  2. I Soci sostenitori: gli enti che, intendendo sostenere lo sviluppo delle organizzazioni senza scopo di lucro secondo le finalità di cui all'art. 3, contribuiscono al sostentamento economico dell'Istituto:
  3. I Soci aderenti: le organizzazioni senza scopo di lucro che adottano la “Carta della Donazione” e che, avendone i requisiti, sono autorizzate ad utilizzarne il simbolo nelle comunicazioni ricolte al pubblico;
  4. I Soci candidati: le organizzazioni senza scopo di lucro che, avendo chiesto di essere autorizzate ad adottare la “Carta” e ad utilizzarne il simbolo, siano in attesa di sostenere o completare il percorso di verifica.

2. Il rapporto associativo per i Soci aderenti di cui al precedente comma 1 lett. c e per i Soci candidati di cui al precedente comma lett. d ha la durata di un esercizio ed è tacitamente prorogato di anno in anno assicurato il mantenimento dei requisiti necessari e salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto.

Articolo 6 – Diritti ed obblighi dei Soci
1. Ciascun Socio dell'Istituto, secondo quanto previsto dal presente Statuto, ha il diritto di:

  1. Partecipare all'Assemblea;
  2. Deliberare sulle materie riservate all'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito dal presente Statuto con riferimento alle diverse tipologie di Soci;
  3. Eleggere liberamente ed essere liberamente eletti alle cariche dell'Istituto, secondo quanto stabilito dal presente Statuto con riferimento alle diverse tipologie di Soci;
  4. Esaminare i libri sociali dell'Istituto presso la sede associativa e previa richiesta da espletarsi secondo le modalità previste da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
  5. Conoscere i programmi attraverso i quali l'Istituto intende attuare gli scopi associativi;
  6. Partecipare alle iniziative dell'Istituto, nelle varie forme e sedi previste;
  7. Se appartenente alla categoria dei Soci di cui all'art. 5, comma 1, lett. c , utilizzare il simbolo “Carta della Donazione” nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

2. Ciascun Socio dell'Istituto ha l'obbligo di:

  1. Rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti adottati dall'Istituto
  2. Versare le quote associative annuali secondo l'entità, le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo
  3. Diffondere la conoscenza dell'Istituto e promuoverne la funzione;
  4. Collaborare, nei limiti delle rispettive possibilità e competenze, al conseguimento degli scopi dell'Istituto;
  5. Segnalare irregolarità, abusi ed anomalie di genere, di cui venisse a conoscenza, in ordine allo scopo dell'Istituto;
  6. Se appartenente alla categoria dei Soci aderenti di cui all'art.5, comma 1, lett. c, sottoporsi alle verifiche tese ad accertare la permanenza dei requisiti necessari per essere autorizzati all'utilizzo del simbolo “Carta della Donazione”;
  7. Se appartenente alla categoria dei Soci candidati di cui all'art 5, comma 1, lett. d, sottoporsi alle verifiche tese ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per essere autorizzati all'utilizzo del simbolo “Carta della Donazione”.

3. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Articolo 7 – Ammissibilità dei Soci
1. La domanda di ammissione all'Istituto deve essere presentata per iscritto all'Istituto. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione senza scopro di lucro richiedente e deve contenere l'espressa volontà di far parte dell'Istituto nonché la piena ed incondizionata accettazione dello Statuto e dei regolamenti adottati dall'Istituto
2. Il Consiglio Direttivo, previa verifica quando prevista dei requisiti richiesti dai criteri di conformità gestionale amministrativa rispetto ai principi della “Carta della Donazione” ed acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art.23, delibera sull'ammissione del Socio e provvede a comunicarlo all'interessato.
3. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile
4. L'ammissione diviene efficace solo al seguito del versamento della quota associativa

Articolo 8 - Estinzione del rapporto associativo
1.
Il rapporto associativo può estinguersi per recesso e per esclusione
2. Ogni Socio ha facoltà di recedere dall'Istituto. Il Socio che intende recedere dall'Istituto deve comunicare la propria volontà di recesso per iscritto, tramite lettera raccomandata o PEC, non oltre 30 giorni prima della conclusione dell'esercizio in corso. Il recesso è efficace a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è manifestato.
3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'esclusione del Socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. Inoltre, in via esemplificativa e non tassativa, può deliberare l'esclusione di un Associato per i seguenti motivi:

  1. Mancato versamento delle quote associative nell'entità, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  2. Inadempimento da parte del Socio aderente dei requisiti richiesti dalla Carte della Donazione e riscontrati durante le inrenti verifiche condotte dall'Istituto;
  3. Condotta incompatibile con gli scopi dell'Istituto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Istituto;
  4. Perdita da parte del Socio aderente dei requisiti necessari per l'adozione della “Carta della Donazione”;
  5. Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
  6. Apertura di procedure di liquidazione

4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R o PEC, la delibera di esclusione del Socio. Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di esclusione, il Socio aderente escluso ha facoltà di presentare ricorso scritto dinanzi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera secondo diritto ed equità, dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 23. La delibera deve essere motivata, ed è inappellabile e vincolante. Ove il Socio aderente escluso non abbia presentato ricorso, la delibera di esclusione è efficace decorsi trenta giorni dal suo invio.
5. I Soci che abbiano receduto, che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Istituto sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni già assunte in relazione al periodo di partecipazione, non possono ripetere le quote e i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto. Essi non possono altresì utilizzare in alcuna comunicazione rivolta al pubblico il simbolo “Carta della Donazione”

Articolo 9 – Patrimonio e fonti di finanziamento
1. Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Istituto è composto:

  1. Dal fondo di dotazione vincolato
  2. Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione
  3. Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio
  4. Dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio
  5. Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici

3. Le risorse dell'Istituto sono costituite:

  1. Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima
  2. Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo comune
  3. Da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici
  4. Dalle quote sociali e dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse

4. Le rendite e le risorse dell'Istituto saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi
5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8, c.2 del decreto legislativo 117 del 2017.

Articolo 10 – Durata dell'esercizio e destinazione dei proventi
1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Associazione approva il bilancio di esercizio in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 117 del 2017
 

Articolo 11 – Organi sociali
1. Sono organi dell'Istituto:

  1. L'Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. L'Organi di controllo
  5. Collegio dei Probiviri

2. Tutti i componenti degli organi sociali dell'Istituto devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti, devono possedere i requisiti di onorabilità e competenza. Comporta la decadenza dall'ufficio l'aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. L'Istituto tiene:

  1. Il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura del medesimo
  4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura del medesimo
  5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Probiviri, a cura del medesimo
  6. Il registro dei volontari ai sensi del decreto legislativo 117/17, art.17, comma 1, a cura del Consiglio Direttivo

4. Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali non possono essere corrisposti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 12 -  Assemblea dei Soci: convocazione
1.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Istituto
2. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Istituto o in altra sede, purché in Italia. Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, è possibile la convocazione dell'Assemblea in seduta telematica.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi il diritto al voto
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto recante l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta anche ordinaria, telegramma, fax o email – a tutti i Soci presso il recapito risultante dal libro dei Soci oppure all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Soci medesimi, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve essere inviato almeno venti giorni prima in caso di delibere sulla modifica dello statuto o sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. In ogni caso la convocazione viene pubblicata anche sul sito dell'associazione.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci: attribuzioni
1.L'Assemblea dei Soci dell'Istituto:

  1. Formula gli indirizzi generali dell'Istituto
  2. Elegge, ratifica e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dei quali determina anche il numero secondo quanto disposto dall'art. 15
  3. Elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, di cui nomina il Presidente che deve essere iscritto nel ruolo dei revisori legali dei conti
  4. Elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri
  5. Approva il bilancio di esercizio
  6. Approva il bilancio sociale
  7. Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto
  8. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
  9. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
  10. Delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Istituto sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

2. Le deliberazioni della Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti

Articolo 14 – Assemblea dei Soci: funzionamento
1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto; l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei Soci fondatori e dei 2/3 dei Soci sostenitori. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci fondatori presenti e dei 2/3 dei Soci sostenitori presenti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci fondatori presenti e della maggioranza assoluta dei Soci sostenitori presenti.
3. Per le delibere concernenti le proposte di modifiche statutarie e per delibere di trasformazione, fusione o scissione si applicano sempre i quorum costitutivo e deliberativo previsto per l'Assemblea dei Soci in prima convocazione.
4. Per le delibere dell'Assemblea inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Soci fondatori, dei 2/3 dei Soci sostenitori e dei 2/3 degli altri Soci.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto ovvero, in sua mancanza nell'ordine, dal Vicepresidente vicario o dal secondo Vicepresidente se eletti, oppure da persona indicata dal Consiglio Direttivo. In assenza di tale indicazione il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che redige il verbale della riunione
7. I Soci hanno diritto di presenziare alla Assemblea e, se sono in regola con il versamento della quota associativa annua e sono iscritti al libro degli associati da almeno 3 mesi, di prendervi parte attiva e di votare nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
8. Ciascun Socio è presente in Assemblea tramite il proprio legale rappresentante, o, per delega scritta, tramite altra persona
9. La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. E', altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentita l'identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Per le delibere concernenti lo scioglimento, le modifiche statutarie oppure quando lo richiede un terzo degli associati, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
10. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo: composizione
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Istituto
2. Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a undici, di cui almeno 3 espressione dei Soci fondatori
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina
4. Consiglieri non possono restare in carica consecutivamente per più della durata di due mandati e, comunque, per non più di sei anni. Trascorsi in carica sei anni, il Consigliere torna rieleggibile trascorso un anno dal termine dell'ultimo mandato.
5. I Consiglieri che decadono dal ruolo nel corso di una consigliatura sono sostituiti per cooptazione per decisione del Consiglio Direttivo. Tutti i Consiglieri nominati per cooptazione devono essere ratificati dalla prima Assemblea dei Soci successiva alla cooptazione. In caso contrario, decadono.
6. I Consiglieri che subentrano a quelli precedentemente eletti durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti.
7. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque momento per giusta causa.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo: convocazione
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Istituto almeno una volta a quadrimestre con avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere inviato per email a tutti i Consiglieri non meno di otto giorni prima della data prevista per la riunione
2. In caso di eccezionale urgenza e con le stesse modalità, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con preavviso di un giorno, ricercando un previo contatto telefonico con gli interessati
3. Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Istituto o in altra sede, purché in Italia. È possibile la convocazione del Consiglio Direttivo in seduta telematica
4. I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso strumenti di telecomunicazione purché (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. E', altresì ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia consentita l'identificazione del votante e la registrazione del voto espresso.
5. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne venga fatta motivata richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri
6. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decade dalla carica

Articolo 17 – Consiglio Direttivo: attribuzioni
1. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire gli scopi dell'Associazione, esclusi quelli riservati dallo Statuto alla Assemblea. Il Consiglio, in particolare:

  1. Nomina tra i propri componenti il Presidente
  2. Può nominare, su proposta del Presidente, fino a due Vicepresidenti, di cui uno vicario
  3. Determina i programmi di attività e di sviluppo dell'Istituto
  4. Amministra il patrimonio dell'Istituto e ne custodisce i fondi
  5. Approva il bilancio preventivo
  6. Cura la redazione del bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione
  7. Predispone il bilancio sociale
  8. Adotta i criteri di verifica di conformità gestionale amministrativa delle organizzazioni senza scopo di lucro ai principi della “Carta della Donazione”, sentito il Comitato Tecnico
  9. Delibera in merito all'ammissione dei Soci nonché alla loro esclusione
  10. Delibera l'importo della quota associativa, i tempi e le modalità di versamento della stessa
  11. Ha facoltà di adottare regolamenti su ogni aspetto regolato dal presente statuto
  12. Delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interesse tra donatore e Istituto
  13. Delibera su tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scop dell'Istituto

2. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Tecnico di cui all'art. 23 del presente Statuto
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, specificandone le attribuzioni, il Segretario Generale
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, specificandone le attribuzioni, il Tesoriere che sovrintende all'adempimento delle attività economiche, amministrative e finanziarie dell'Istituto.
5. Il Consiglio Direttivo, allo scopo di istruire le proposte le proprie decisioni nonché per accompagnarne le applicazioni, può attribuire deleghe ad un Consigliere o a gruppi di Consiglieri. Spetta al Consiglio Direttivo la determinazione dei limiti e del tempo della delega
6. Il Consiglio Direttivo, allo scopo di approfondire tematiche o di supportare iniziative inerenti le finalità sociali, può procedere a costituire commissioni o gruppi di lavoro, anche con il coinvolgimento di persone o enti estranei alla rete associativa. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire la composizione e le modalità di funzionamento di detti organismi nonché il periodo della loro attività.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo: funzionamento
1. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente
3. Non sono ammesse deleghe tra Consiglieri
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura di un segretario scelto, di volta in volta, dal Presidente anche fra persone diverse dai membri del Consiglio

Articolo 19 - Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. È rieleggibile consecutivamente una seconda volta
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio. Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività dell'Istituto e vigila sull'andamento dell'Associazione
3. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede, provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle rispettive delibere
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione
6. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti
7. In caso di assenza o impedimenti del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente vicario se eletto oppure, in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'atro Vicepresidente se eletto oppure dal Consigliere di più giovane età

Articolo 20 – Past President
1. Gli ex Presidenti dell'Istituto acquisiscono il titolo di “Past President”, quale carica meramente onorifica
2. I Past President possono essere consultati per iniziative del Consiglio Direttivo o dal Presidente ed intervenire, laddove da questi invitati, alle attività dell'Istituto

Articolo 21 – Organo di controllo
1. L'Organo di controllo dell'Istituto può essere monocratico o comporsi di tre membri effettivi
2. I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica tre anni e fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati. Decadono, in ogni caso, all'avvio al rinnovo del Consiglio Direttivo.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza dell'Istituto delle dichiarate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale dell'Istituto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.
4. L'Organo di controllo, a cui è affidata la revisione dei conti, ha, altresì, il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio, effettuare controlli contabili almeno una volta ogni tre mesi, redigendone verbale, riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio finanziario e sulla tenuta della contabilità, fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. A questo fine il Consiglio Direttivo deve comunicare all'Organo di controllo il bilancio, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I componenti dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 22 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Probiviri eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni rinnovabili per non più di due mandati. I probiviri sono nominati per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e scadono, in ogni caso, allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo
2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia. Dirimere le controversie tra i Soci, tra questi e l'Istituto o i suoi Organi Sociali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei Soci di violazione delle norme statutarie. In tale contesto, esso giudica ex bono et ex equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile. Esprimere pareri sulla esclusione di soci
3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il proprio Presidente. In assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni il Probiviro presente più anziano per funzione o, in caso di parità, il più anziano di età.
4. La carica di membro del Consiglio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Istituto

Articolo 23 – Comitato Tecnico
1. Nel perseguimento delle proprie finalità, ed in particolare nell'applicazione della “carta della Donazione”, l'Istituto si avvale di un Comitato Tecnico
2. Il Comitato Tecnico è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre non superiore a nove, incluso il suo Presidente. I componenti del Comitato vengono scelti tra persone esperte nelle materie che sono oggetto dell'attività dell'Istituto. Essi devono possedere la necessaria competenza tecnica, garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio
3. I componenti del Comitato sono nominati per la durata del mandato del Consiglio Direttivo, scadono in ogni caso allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo, e possono essere confermati. I componenti in carica che cessino nel corso del mandato possono esseri sostituiti dal Consiglio Direttivo nella prima occasione utile; il loro mandato scade insieme con quello dei componenti in carica all'atto della loro nomina
4. Il Comitato Tecnico è convocato dal suo Presidente almeno una volta a quadrimestre. Esso può in ogni caso essere convocato dal Presidente dell'Istituto ogni qual volta questi lo ritenga necessario
5. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti intervenuti e si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente. Non sono ammesse deleghe tra componenti del Comitato
6. Il Comitato tecnico prende in esame le istanze provenienti dal Consiglio Direttivo e, in particolare:

  1. Esprime parere non vincolato sull'adozione dei criteri di verifica di conformità gestionale amministrativa dei principi della “Carta della Donazione”
  2. Invia al Consiglio Direttivo pareri motivati e non vincolanti sulle richieste di ammissione di nuovi Soci, in relazione alla corrispondenza a detti criteri
  3. Può condurre, su propria iniziativa e dopo averne data comunicazione al Consiglio Direttivo, verifiche presso i Soci di cui all'art. 5, lett. c) e d)
  4. Esprime un parere non vincolante, laddove richiesto, nelle fasi di rinnovo dei riconoscimenti dell'Istituto, oppure nel caso di ricorsi presentati dai Soci aderenti contro le delibere di esclusione
  5. Può proporre al Consiglio Direttivo raccomandazioni interpretative o disposizioni attuative della “Carta della Donazione” nonché, ove ritenuto opportuno, suggerimenti per modificarne il testo.

Articolo 24 – Volontari
1. L'Istituto, nello svolgimento delle sue attività, intende avvalersi di volontari e cioè di persone che, per propria libera scelta, si rendono disponibili, mettendo a diposizione il proprio tempo e le proprie capacità per perseguire le finalità dichiarate all'art.3 del presente statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
2. L'Istituto iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività ai sensi del comma precedente ed in modo non occasionale ed applica nella relazione con loro le disposizioni contenute all'art. 17 del D.Lgs 117/2017

Articolo 25 – Regolamento
1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva un regolamento statutario atto a precisare quanto previsto agli articoli precedenti. In particolare tale regolamento potrà disciplinare circa:

  1. Le modalità con le quali presentare domanda di adesione all'Istituto nonché i modi ed i tempi per la relativa risposta
  2. Le modalità ed i tempi di conduzione degli Organi sociali con particolare riguardo alle procedure inerenti il momento del rinnovo degli Organi medesimi
  3. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la disciplina dei conflitti di interesse relative alle persone fisiche che ricoprono le cariche sociali; i casi ed i limiti alla corresponsione di eventuali emolumenti ai titolari degli organi sociali
  4. L'esercizio del voto in via elettronica o per corrispondenza

Articolo 26 – Scioglimento dell'Istituto
1. L'Istituto si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione
2. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'art. 14, c. 4 che nomina uno o tre liquidatori
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Istituto che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, ad altra organizzazione avente finalità analoghe o a fini di utilità sociale, previa acquisizione degli eventuali pareri obbligatori e/o vincolanti previsti dalla legge

Articolo 27 – Disposizioni finali
1. Per ogni controversia portata in via giurisdizionale è competente il Foro di Milano
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le applicabili disposizioni di legge

Articolo 28 – Disposizioni transitorie
1. L'approvazione del presente statuto non comporta la rielezione dei componenti degli organi sociali i quali seguono le scadenze di mandato definite al momento dell'avvenuta elezione
2. In assenza del regolamento di cui all'art. 25, nelle materie ivi previste può disporre direttamente il Consiglio Direttivo
3. L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto
4. L'Istituto assume l'obbligo di redigere il bilancio sociale a partire dall'esercizio 2022

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